Regime OSS e IOSS per e-commerce

Circolare n. 3 del 01.07.2021
Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza dei nuovi regimi One Stop Shop (regime OSS) e Import One Stop Shop (regime IOSS) con riferimento alle operazioni rientranti nel “e-commerce” (commercio elettronico) a decorrere dall’01.07.2021.

Le operazioni di “e-commerce”

In linea generale, per “e-commerce” (commercio elettronico) si intende l’insieme di tutte le operazioni verso privati effettuate senza contatto fisico tra le parti attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici. In particolare queste operazioni si possono suddividere in due gruppi:

  • e-commerce diretto: sono le compravendite di beni immateriali (es. software, …) che dopo essere stati digitalizzati, non avendo bisogno di supporti fisici per essere movimentati, sono oggetto di ordine del cliente e consegna allo stesso per via telematica (es. download via Internet, …);
  • e-commerce indiretto: sono le compravendite di beni materiali, in cui il fornitore espone i propri prodotti su un sito web (spesso attraverso siti specializzati per gli acquisti on-line, c.d. marketplacer) con le relative caratteristiche, prezzi e condizioni contrattuali. Il cliente procede ad effettuare l’ordine telematicamente al fornitore, ma a differenza dell’e-commerce diretto, riceve la consegna fisica del bene.

 

A partire dall’01.07.2021 entrano in vigore molteplici novità in materia di IVA in ambito dell’e-commerce, che di seguito vengono delineate.

Nuovi concetti in ambito “e-commerce”

Il Legislatore ha introdotto tre nuovi concetti nell’ambito dell’e-commerce e in particolare definisce come:

  1. Vendite intracomunitarie a distanza di beni: la cessione di beni spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto (anche quando il fornitore interviene indirettamente) a partire da uno Stato membro UE diverso dallo Stato membro UE di destinazione dell’acquirente, alle seguenti condizioni:

                    a. la cessione di beni è verso clienti privati (consumatori finali) o di soggetti passivi o non passivi che non sono tenuti all’applicazione IVA sugli acquisti intracomunitari;

                      b. i beni ceduti sono diversi da:

                                      – mezzi di trasporto nuovi

                                      – beni ceduti previo montaggio o installazione (con o senza collaudo) da parte del fornitore o per suo conto.

  1. Vendite a distanza di beni precedentemente importati: le cessioni di beni spediti/trasportati dal fornitore/per suo conto (anche quando il fornitore interviene indirettamente) da un territorio/paese extraUE ad un acquirente in un paese UE alle stesse condizioni di cui al punto precedente.
  1. Marketplacer: quell’entità che, tramite interfaccia elettronica, portale o mezzi analoghi, facilita le seguenti operazioni e che conseguentemente il Legislatore qualifica come fornitore presunto ai soli fini IVA nella transazione commerciale (ossia una finzione giuridica ai fini IVA per cui il fornitore vende i beni al marketplacer che a sua volta rivende al cliente privato):

                      a. le vendite a distanza intracomunitarie di beni, di cui al punto 1 del presente paragrafo (art. 2-bis, lett. a) del DPR 633/72 – prima parte);

               b. le cessioni “interne” di beni con partenza e arrivo della spedizione/trasporto nello stesso Stato membro UE, effettuate da soggetti passivi extraUE a clienti privati (art. 2-bis, lett. a) del DPR 633/72 – seconda parte);

                    c. le vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE (di cui al punto 2 del presente paragrafo) con valore intrinseco non superiore a 150 euro (art. 2-bis, lett. b) del DPR 633/72).

Nuova unica soglia per operazioni a distanza intracomunitarie

Con riferimento a:
  • vendite intracomunitarie a distanza di beni (rientranti nell’ambito dell’e-commerce indiretto) verso tutti gli Stati membri UE
  • prestazioni di servizi TTE verso privati UE (ossia di Telecomunicazione, dei servizi di Teleradiodiffusione e dei servizi Elettronici, rientranti nell’ambito dell’e-commerce diretto);
a partire dall’01.07.2021 le nuove disposizioni hanno uniformato in un’unica soglia pari ad 10.000 euro il limite massimo entro il quale le suddette operazioni sono imponibili IVA nello Stato di origine/partenza.

Si ricorda che il limite annuale di 10.000 euro è riferito alla somma di tutte le operazioni sopra citate verso tutti gli Stati membri UE considerando l’ammontare al netto dell’IVA (es. nel caso di cessioni beni a distanza verso clienti tedeschi per euro 5.000 e verso clienti spagnoli per euro 6.000, fa scattare il superamento del limite con obbligo del venditore italiano di adempiere all’IVA tedesca e spagnola per la relativa parte eccedente il suddetto limite).

Nel caso in cui venga superato tale limite, le suddette operazioni sono soggette all’applicazione dell’IVA dello Stato di destinazione/arrivo, con conseguenti criticità per l’operatore italiano di aprire una partita IVA in altri Stati membri UE di destinazione/arrivo tramite l’utilizzo dell’identificazione diretta presso gli uffici tributari esteri o la nomina di un rappresentante fiscale estero. Per risolvere questa problematica il Legislatore ha introdotto due nuovi regimi OSS e IOSS, di seguito esposti.

Regimi OSS e IOSS

Al fine di adempiere ai obblighi IVA in altri Stati membri UE laddove siano scattati in capo all’operatore economico italiano, sono stati introdotti due nuovi regimi speciali:
  • regime OSS (One Stop Shop) con riferimento alle vendite intracomunitarie a distanza di beni e a tutte le prestazioni di servizi verso clienti privati in un altro Stato membro UE;
  • regime IOSS (Import One Stop Shop): con riferimento alle vendite a distanza di beni precedentemente importati da Stati extraUE e rivenduti a clienti privati.

L’ufficio competente in Italia per la gestione delle diverse attività dei regimi OSS e IOSS (es. lavorazione delle richieste di identificazione/registrazione dei soggetti interessati, accertamenti, controlli, …) è il Centro Operativo di Pescara. Previa adesione a tali regimi a seconda delle casistiche accedendo alla propria area del sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali Fisconline, l’operatore evita di aprire una partita IVA in altri Stati membri UE (es. quando supera la soglia dei 10.000, …) e versa all’erario italiano gli importi dovuti con riferimento alle IVE dei diversi paesi UE, presentando apposita dichiarazione trimestrale OSS /mensile IOSS delle operazioni effettuate al Centro Operativo di Pescara.

La decorrenza dell’iscrizione inizia dal 1° giorno del trimestre successivo alla data di adesione al regime. Nel caso in cui l’operatore ha già effettuato operazioni rientranti nel regime speciale prima dell’adesione, ha comunque la facoltà di avvalersi del regime scelto con effetto dalla data della prima cessione/prestazione interessata, inviando tuttavia una comunicazione al Centro Operativo di Pescara entro il 10° giorno del mese successivo alla prima operazione (es. se il contribuente ha superato la soglia dei 10.000 con vendite intraUE a distanza nel mese di settembre, lo stesso ha tempo di registrarsi al regime OSS entro il 10 ottobre, dandone comunicazione al Centro Operativo di Pescara).

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

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