Procedure concorsuali e Nota di Credito

Circolare n. 4 del 11.10.2022

Gentile Cliente, 

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza dei recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di emissione delle note di credito nell’ambito di procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021.

Premessa

L’art. 18 del DL n. 73/2021 (cd. “Sostegni-bis”), con inserimento del nuovo co. 3-bis all’art. 26, Dpr 633/72, ha disposto che per le procedure concorsuali avviate dal 26/05/2021 (data di entrata in vigore del decreto) è possibile emettere la nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire:

  • dalla data in cui il debitore “è assoggettato ad una procedura concorsuale” (o dalla data di omologa di un accordo di ristrutturazione del debito/data di pubblicazione di un “piano attestato”)
  • dunque, va fatto riferimento alla data di avvio della procedura concorsuale (E non più a quella della sua ultimazione, come continua ad essere disposto per le procedure apertesi fino al 25/05/2021)

Nota di Credito – Insinuazione al Passivo – Accettazione del Curatore

Insinuazione al Passivo

Con la CM n. 20/2021, l’Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte.

In particolare per quanto riguarda l’insinuazione al passivo l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che al fine di poter emettere la nota di variazione in diminuzione dell’Iva non è più richiesta l’insinuazione al passivo da parte del creditore.

Si noti che l’insinuazione al passivo rimane, comunque, opportuna ove si ritenga possibile incassare il credito, anche solo in parte; infatti, la mancata inclusione nello stato passivo esecutivo non consentirebbe al creditore, finché la procedura risulta in corso, di ottenere alcun soddisfacimento.

Accettazione del Curatore

Nell’Interpello n. 485/2022, l’Agenzia chiarisce che il curatore/commissario della procedura concorsuale che riceve la nota di credito non è più tenuto ad annotare la corrispondente variazione in aumento nel registro delle vendite o dei corrispettivi.

Infatti, la procedura non risulta più tenuta al versamento della relativa Iva, che rimane a carico dell’Erario.

Diretta conseguenza, secondo l’Agenzia, è il fatto che ai fini della ammissione alla detrazione dell’IVA non rileva più l’accettazione del curatore.

Termine per emettere Nota di Credito

L’Agenzia ricorda che la nota di credito può essere emessa, in ultimo entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

 

Esempio:

In data 9/10/2022 fallisce una Srl (data sentenza); il creditore può emettere la nota di credito:

  • fin dal 9/10/2022, facendola partecipare alla liquidazione periodica Iva (ove ciò non avvenga per errore, potrà essere indicata nel mod. Iva 2023, con “annotazione separata” della nota di credito)
  • ed entro il 30/04/2023, sempre facendola partecipare alla liquidazione periodica di aprile 2022 (anche in tal caso, in presenza di errore, potrà essere indicata nel mod. Iva 2024, con “annotazione separata”)

Al contrario, la nota di credito non potrà più essere emessa dopo il 30/04/2023.

Alternativa – Attesa dell’esito infruttuoso della procedura

Un’importante precisazione dell’Interpello n. 485/2022 riguarda la possibilità ove sia spirato il termine per la emissione della nota di credito secondo le precedenti indicazioni, il creditore potrà scegliere di avvalersi delle “ordinarie” modalità previste dal co. 2 dell’art. 26, Dpr 633/72.

In sostanza, il creditore potrà attendere l’ultimazione della procedura emettendo la nota di credito per l’importo rimasto impagato nel riparto finale di fatto, operando in modo del tutto analogo a quanto ancora previsto per le procedure instauratesi fino al 25/05/2021.

schema

Modalità di emissione

L’Agenzia, infine, nel confermare quanto già indicato in passato (CM 77/2000, RM 127/2008 ed Interpello 801/2021), precisa che la nota di credito da procedura concorsuale deve indicare:

  • oltre all’Iva in diminuzione
  • anche il relativo imponibile.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Giuliano Garavello

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