Nuove specifiche tecniche della fattura elettronica

Circolare n. 41 del 11.11.2020

Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterLa a conoscenza delle novità dell’ultimo tracciato XML della fattura elettronica che saranno obbligatorie dall’01.01.2021.

Premessa

Con appositi provvedimenti l’Agenzia delle Entrate ha introdotto delle modifiche al tracciato XML della fattura elettronica.

In particolare sono stati aggiunti nuovi codici dei campi:

  • Tipo Documento
  • Natura
  • Tipo Ritenuta

Si osserva tuttavia che nel periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020 saranno utilizzabili sia il tracciato attualmente in vigore, sia quello nuovo, al fine di sostenere un graduale passaggio alla nuove specifiche tecniche che diventeranno obbligatorie dal 01.01.2021.

Nuovi codici “Tipo Documento”

Sono stati introdotti 11 nuovi codici da utilizzare nel campo “Tipo Documento” al fine di una migliore individuazione della tipologia di documento inviato al Sistema di Interscambio:

Codice

Descrizione e utilizzo del codice

TD16

 

Integrazione fattura reverse charge interno

trasmissione allo SdI di un documento contenente le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta, nei casi di fatture ricevute da soggetti residenti o stabiliti, per operazioni soggette a reverse charge interno (art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972

TD17

 

Integrazione/autofattura per acquisti di servizi dall’estero

trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta per acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l’autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE

TD18

 

Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all’art. 38, D.L. n. 331/1993

TD19

 

Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR 633/72

trasmissione allo SdI di un documento riportante le integrazioni inerenti l’aliquota e la relativa imposta oppure l’autofattura, nei casi di acquisto da soggetti non residenti (rispettivamente intra-UE ed extra-UE) di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA, diversi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni

Codice

Descrizione e utilizzo del codice

TD21

Autofattura per splafonamento

trasmissione allo SdI di un’autofattura per regolarizzare gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi superiori al plafond disponibile, da parte degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta (art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972)

TD22

Estrazione beni da Deposito IVA senza assolvimento dell’IVA

trasmissione allo SdI di un documento contenente l’integrazione per estrazione di beni di provenienza UE e autofattura per estrazione beni di provenienza extra-UE

TD23

Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

 estrazione del bene da un deposito IVA per essere utilizzato o commercializzato nel territorio dello Stato con versamento dell’imposta tramite F24, dovuta dal soggetto che immette o procede all’estrazione ma versata in nome e per conto suo dal gestore del deposito IVA

TD24

Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a)

trasmissione allo SdI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, delle fatture differite emesse a fronte di cessione di beni o prestazioni servizi (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972)

TD25

Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

trasmissione allo SdI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, delle fatture emesse per cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo soggetto per il tramite del proprio cedente (art. 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/1972)

TD26

Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (art. 36, DPR n. 633/72)

trasmissione allo SdI di fatture elettroniche immediate o differite aventi ad oggetto cessioni di beni ammortizzabili oppure per passaggi interni (art. 36, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) che non concorrendo alla formazione del volume d’affari vanno annotate nel rigo VE40 della dichiarazione IVA;

TD27

Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

trasmissione allo SdI di fatture elettroniche ad oggetto operazioni riguardanti la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore (art.2, comma 2, numero 5), D.P.R. n. 633/1972), oltre che operazioni riguardanti le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta (art. 2, comma 2, numero 4), D.P.R. n. 633/1972)

Nuovi codici “Natura”

Il campo “Natura” individua il codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili, escluse, esente o i casi di inversione contabile (c.d. reverse charge).

In particolare i codici N2 (Non soggetto IVA), N3 (Non imponibile) e N6 (Inversione contabile) vengono eliminati e al loro posto vengono inseriti nuovi codici per un maggior dettaglio del regime IVA applicato:

Vecchio codice

Nuovo codice

Descrizione e utilizzo del codice

N2

N2.1

 

Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72

operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies;

 

N2.2

 

Non soggette – altri casi

Vecchio codice

Nuovo codice

Descrizione e utilizzo del codice

N3

N3.1

Non imponibile – esportazioni

utilizzato, ad esempio per le cessioni all’esportazione non imponibili, (art. 8, comma 1, lett. a), lett. b), lett. b-bis), D.P.R. n. 633/1972); per le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della UE (art. 50-bis, comma 4, lett. g), D.L. n. 331/1993);

N3.2

Non imponibile – cessioni intracomunitarie

utilizzato nei casi di cessioni intracomunitarie di beni (art. 41, D.L. n. 331/1993);

N3.3

Non imponibile – cessioni verso San Marino

utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi (art. 71, D.P.R. n. 633/1972);

N3.4

Non imponibile – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazioni

utilizzato nei casi di cessioni di beni effettuati ex art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972;

N3.5

Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento

utilizzato nei casi di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione d’intento ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972;

N3.6

Non imponibile – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

utilizzato, ad esempio, per le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE (art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); per le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA (art. 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. n. 331/1993) ovvero per i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (art. 50-bis, comma 4, lett. i), D.L. n. 331/1993).

N6

N6.1

Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

utilizzato nei casi di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero (art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972), per le quali è previsto il pagamento dell’IVA da parte del cessionario soggetto passivo d’imposta;

N6.2

Inversione contabile – cessione di oro e argento puro

utilizzato nei casi di cessioni di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e le relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d’imposta, nonché l’ammontare delle cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro, effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta;

N6.3

Inversione contabile – subappalto nel settore edile

utilizzato nei casi di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta (art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972);

N6.4

Inversione contabile – cessione di fabbricati

utilizzato nei casi di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. n. 633/1972);

N6.5

Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

utilizzato nei casi di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/1972);

N6.6

Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

utilizzato nei casi di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972);

N6.7

Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

utilizzato nei casi di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972);

N6.8

Inversione contabile – operazioni settore energetico

che dovrà essere utilizzato nei casi di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario (art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. n. 633/1972);

N6.9

Inversione contabile – altri casi

utilizzato nei casi di operazioni di inversione non riportate ai precedenti punti.

Nuovi codici “Tipo Ritenuta”

Questo elemento del file XML individua la tipologia di ritenuta applicata e vengono aggiunti le seguenti casistiche:

Nuovo codice

Descrizione e utilizzo del codice

RT03

Contributo INPS

da utilizzare qualora il prestatore emetta una fattura con una quota INPS a suo carico;

RT04

Contributo ENASARCO

da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un agente di commercio, con la quota di contributo ENASARCO a carico dello stesso agente;

RT05

Contributo ENPAM

da utilizzare nei casi in cui la fattura venga emessa da un medico con quota ENPAM a suo carico;

RT06

Altro contributo previdenziale

da utilizzare in tutti gli altri casi in cui il prestatore emette una fattura con una quota previdenziale a suo carico.

Altre novità: il calcolo dell’imposta di bollo

Tra le varie modifiche apportate al formato XML, si evidenzia che il calcolo automatico dell’imposta di bollo: nel caso in cui alla fattura elettronica venga applicata l’imposta di bollo (campo “Bollo Virtuale” compilato con “SI”), la compilazione del campo “Importo Bollo” diventa opzionale e sarà il Sistema di Interscambio che calcola automaticamente l’importo del bollo.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Giuliano Garavello

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