Le principali novità della Legge di bilancio 2024
Circolare n. 1 del 22.01.2024
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali novità riguardanti la Legge di bilancio 2024 (L. 30.12.2023 n. 213, in vigore dall’1.1.2024).
Regolarizzazione del magazzino
A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:
- sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.
Ambito temporale
La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).
Soggetti interessati
Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC adopter. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.
Ambito oggettivo
L’adeguamento può riguardare le rimanenze:
- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.
Modalità di adeguamento
L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
• l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
• l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.
Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
-
- dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
Quanto al primo punto, l’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:
-
- l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
- il volume d’affari.
In relazione all’imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:
- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
- il valore del bene eliminato.
Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali
In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
Modalità di adesione
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti “solari”).
Termini di versamento
Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:
- la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
- la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:
- somme non pagate e dei relativi interessi;
- sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.
Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall’IRAP
L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP.
Effetti dell’adeguamento
La regolarizzazione:
- non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere;
- non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all’1.1.2024.
I valori risultanti dall’adeguamento:
- sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30.9.2023;
- nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.
Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro – Divieto di compensazione nel modello F24
Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.
Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.
Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).
In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.
Decorrenza
Le novità si applicano a decorrere dall’1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall’1.7.2024.
Ambito applicativo
Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
Sanzione
Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.
Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.
Controlli preventivi
L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni
Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Modalità di rivalutazione
Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.
Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.
Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:
- per l’intero ammontare, entro il 30.6.2024;
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.
La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
Locazioni brevi – Aumento dell’aliquota al 26%
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l’aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l’aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.
Ambito oggettivo – Locazioni brevi
Si definiscono “locazioni brevi” i “contratti di locazione di immobili ad uso abi¬tativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Sono assimilati alle locazioni brevi:
- i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);
- i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (c.d. “locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).
Natura imprenditoriale – Esclusione
La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 “appartamenti” per ciascun periodo d’imposta.
La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla “locazione breve” definita dall’art. 4 del DL 50/2017, nonché l’applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).
Cedolare secca – Aliquota al 26%
La legge di bilancio 2024 prevede che, dall’1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.
Viene, però, precisato che l’aliquota resta pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.
Pertanto, dall’1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi:
- si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato;
- non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d’imposta, perché, in tal caso, si ricade nell’esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve.
In ogni caso, posto che l’aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall’1.1.2024 e la nuova norma specifica che la “riduzione” al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.
Interventi “edilizi” – Aumento della ritenuta sui bonifici “parlanti”
A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%.
Pagamenti sui quali si applica la ritenuta
La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.
Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti
Dal 2024, le plusvalenze realizzate da società ed enti commerciali non residenti, ove tassate anche in Italia, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% sul solo 5% del relativo ammontare. Ad esempio, se la plusvalenza ammonta a un milione di euro, la base imponibile è pari a 50.000 euro e l’imposta sostitutiva a 13.000 euro.
Dal punto di vista soggettivo, il beneficio è riservato alle società e agli enti commerciali residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Sotto il profilo oggettivo, invece, si deve trattare di partecipazioni:
- qualificate (in linea di massima, superiori al 20%);
- in possesso dei requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR (sono escluse, ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari).
Operativamente, la modifica interessa le cessioni effettuate da società con sede in Francia e a Cipro; per i cedenti residenti in altri Stati europei, infatti, le plusvalenze sono tassate solo nei rispettivi Stati di residenza in base alle Convenzioni internazionali.
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.
Giuliano Garavello