Le principali novità della Legge di bilancio 2023

Circolare n. 1 del 10.01.2023

Gentile Cliente, 

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali novità riguardanti la Legge di bilancio 2023 (L. 29.12.2022 n. 197, in vigore dall’1.1.2023).

Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023

Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del superbonus contenuta nell’art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall’art. 9 del DL 18.11.2022 n. 176 (decreto c.d. “Aiuti-quater”, in corso di conversione in legge).

 

Riduzione dell’aliquota dal 110% al 90%

In seguito alla modifica del primo periodo del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del:

• 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022;

• 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;

• 70% per quelle sostenute nell’anno 2024;

• 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.

 

Norma transitoria – Aliquota al 110% per le spese 2023

La riduzione dell’aliquota dal 110% al 90% con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2023 per gli interventi effettuati dai suddetti soggetti non si applica:

• agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25.11.2022, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 (c.d. “CILAS”);

• agli interventi effettuati dai condomini per i quali:

– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del DL 176/2022 (stabilita al 19.11.2022) e a condizione che per tali interventi, alla data del 31.12.2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

– la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19.11.2022 e quella del 24.11.2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 25.11.2022, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) risulti effettuata, ai sensi dell’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;

• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Modifiche al regime forfetario

In relazione al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:

• l’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;

• la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dall’1.1.2023.

 

 

Incremento del limite di ricavi e compensi

Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

• considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;

• computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

 

Fuoriuscita dal regime in corso d’anno

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:

• ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;

ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata

Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73.

A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

• 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro);

• 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro).

L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all’art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

 

Modalità di rivalutazione

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

 

Aliquota unica del 16% per l’imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

 

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

• per l’intero ammontare, entro il 15.11.2023;

• oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio – ammortamento dei fabbricati strumentali

Viene incrementata al 6% l’aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.

La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.

La disposizione si applica per i periodi d’imposta 2023-2027.

Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023

I crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure.

 

Crediti d’imposta per il primo trimestre 2023

Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d’imposta sono riconosciuti in misura pari al:

• 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore;

• 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.

 

Modalità di utilizzo

I crediti d’imposta:

• sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2023;

sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”. I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023.027.

Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali

Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

Rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.

Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.

Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare.

 

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

• le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;

• le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

È in ogni caso esclusa la compensazione.

 

La rottamazione è fruibile:

• dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;

• dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’art. 6 del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;

• dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate.

 

Contenziosi pendenti

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

 

Rottamazione parziale

Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS. 

I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.

 

Esclusioni

Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:

• risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);

• IVA riscossa all’importazione;

• somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;

• crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

• sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).

 

Casse di previdenza private

I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023.

 

Effetti della domanda

Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.

Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.

 

Perfezionamento

La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.

Stralcio dei ruoli sino a € 1.000,00

Viene previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l’annullamento:

• non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;

• l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.

 

Esclusioni

Sono esclusi dall’annullamento automatico:

• le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;

• i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

• le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

• le risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);

• l’IVA riscossa all’importazione.

 

Enti territoriali

Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali, Comuni, Casse professionali), l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.

Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell’art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.

Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Giuliano Garavello

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