Le principali novità della Finanziaria 2021

Circolare n. 1 del 12.01.2021

Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali novità riguardanti la Finanziaria 2021 (Legge n. 178/2020).

Proroga delle detrazioni relative agli interventi edilizi ed energetici

È stata disposta la proroga delle detrazioni relativamente agli interventi edilizi ed energetici eseguiti entro il 31.12.2021 nella misura del:

  • 50% per le spese sostenute relativamente ad interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis TUIR) su un importo massimo di spesa di € 96.000;
  • 50% – 65% per le spese sostenute relativamente ad interventi di riqualificazione energetica (c.d. “ecobonus” di cui all’art. 1, commi da 344 a 347 Legge n. 296/2006) nel rispetto dei limiti di detrazione prevista per ciascun intervento realizzato;
  • 50% per le spese sostenute relativamente ad interventi per l’adozione di misure antisismiche (c.d. “sismabonus” di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i TUIR) su un importo massimo di spesa di € 96.000 (fatte salve aliquote maggiorate nei casi particolari previsti dalla normativa);
  • 50% per le spese sostenute relativamente all’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici in categoria A+ e forni in categoria A, su un importo massimo di € 16.000, se relative ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio iniziati dal 01.01.2020 (art. 16, comma 2 DL n. 63/2013);
  • 36% per le spese sostenute relativamente per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (c.d. “bonus verde” di cui all’art. 1 comma 12 Legge n. 205/2017) su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
  • 90% per le spese sostenute per interventi edilizi finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o in zona B (totalmente o parzialmente edificate) senza un limite massimo di spesa o di detrazione (cd. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219 Legge n. 160/2019);
  • 110% per gli interventi trainanti e trainati di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico nei limiti di spesa/detrazione e alle condizioni individuate nel “Decreto Rilancio” e successive modifiche (c.d. “superbonus” di cui all’art. 119 DL n. 34/2020).

Nuovo “bonus idrico”

A favore delle persone fisiche residenti in Italia viene concesso un importo fisso di € 1.000 a favore di ciascun beneficiario da utilizzare entro il 31.12.2021 per i seguenti interventi su edifici / parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari:

  • sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • sostituzione di rubinetteria sanitaria / soffioni doccia / colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Le modalità di richiesta e di utilizzo del bonus saranno definite con apposito decreto di attuazione.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Sono stati approvate le nuove misure per il credito d’imposta per gli investimenti (acquisto o leasing) in nuovi beni strumentali (materiali e immateriali secondo “Industria 4.0” e “generici”), destinati a strutture ubicate in Italia (ad esclusione delle imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale). Le nuove misure sono in vigore per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022 (o al 30.06.2023 in caso di accettazione dell’ordine e versamento di acconti pari al 20% congiuntamente entro il 31.12.2022).
Si sottolinea che per il periodo 16.11.2020 – 31.12.2020 (o 30.06.2021 al verificarsi delle condizioni in relazione all’ordine e agli acconti entro il 31.12.2020) alle nuove misure introdotte della Finanziaria 2021 si affiancano quelle già introdotte dalla Finanziaria 2020 e pertanto si attendono chiarimenti ufficiali sul regime da applicare.
Per poter usufruire del credito d’imposta 2021 devono essere rispettati i seguenti limiti:

  • l’acquisto deve essere effettuato entro il 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 se l’ordine è
    stato accettato ed è stato pagato un acconto pari al 20% entro il 31.12.2022);
  • l’agevolazione non spetta per:
    o veicoli;
    o beni ammortizzabili con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
    o fabbricati e costruzioni;
    o beni ricompresi nei gruppi V, XVII e XVIII.

Secondo le nuove misure, il credito d’imposta 2021 in oggetto è utilizzabile esclusivamente in compensazione con mod. F24 in 3 quote annuali (in luogo della distinzione tra 5 o 3 quote annuali previste per il credito secondo la formulazione da Finanziaria 2020) a decorrere dall’anno stesso (a differenza dei crediti da Finanziaria 2020 il cui utilizzo decorre invece dall’anno successivo alle seguenti date):

  • della data di avvenuta interconnessione per i beni “Industria 4.0” (Tabelle A e B Finanziaria 2017)
    oppure
  • della data di entrata in funzione per i beni “generici”.

Non sono soggetti ai limiti di € 700.000 secondo la Legge n. 388/2000 e di € 250.000 per l’indicazione nel quadro RU della dichiarazione. Inoltre non sono tassati ai fini IRPEF/IRES/IRAP. Viene richiesto altresì di adempiere agli obblighi di conservazione della documentazione attestante l’investimento (es. fattura con indicazione della norma agevolativa, bonifico, …).
Occorre conservare in aggiunta la perizia redatta dal tecnico e copia della comunicazione trasmessa al MISE (di cui si attende apposito decreto che individui modalità e termini di invio telematico) in caso di investimenti in beni rientranti in “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B Finanziaria 2017.

Beni materiali nuovi “Industria 4.0” (elencati Tabelle A e B della Finanziaria 2017)

Per gli investimenti in beni materiali nuovi “Industria 4.0” elencati nella Tabella A, il credito fiscale 2021 spetta nelle seguenti misure (per completezza si riportano anche le misure della Finanziaria 2020): 

Schermata 2021 01 13 alle 12.05.53

* oppure entro il 30.06 dell’anno successivo al termine ultimo se entro tale termine ultimo sia stato accettato l’ordine e sia stato pagato l’acconto pari ad 20% del prezzo 

** il limite massimo di costo ammissibile per ciascun periodo 16.11.2020-31.12.2021 e 01.01.2022-31.12.2022 è di € 20 milioni secondo la Finanziaria 2021, mentre per il periodo 01.01.2020-31.12.2020 il limite rimane di € 10 milioni secondo la Finanziaria 2020 

Per gli investimenti in beni immateriali nuovi “Industria 4.0” relativi alla Tabella B, l’agevolazione è pari al 20% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari ad € 1.000.000 (si ricorda che il credito spettante per la stessa tipologia di investimenti secondo la Finanziaria 2020 era del 15% con un limite massimo di costi ammissibili di € 700.000).  

Beni materiali e immateriali nuovi “generici” (diversi da quelli elencati nelle Tabelle A e B)

Per gli investimenti nuovi “generici” (ossia non rientranti nelle Tabelle A e B Finanziaria 2017), l’agevolazione è pari al 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari ad € 2.000.000 (per completezza si riportano anche le misure della Finanziaria 2020): 

Schermata 2021 01 13 alle 12.08.21

* oppure entro il 30.06 dell’anno successivo al termine ultimo se entro tale termine ultimo sia stato accettato l’ordine e sia stato pagato l’acconto pari ad 20% del prezzo 

** il limite massimo di costo ammissibile per ciascun periodo 16.11.2020-31.12.2021 e 01.01.2022-31.12.2022 è di € 1 milione per i beni immateriali e di € 2 milioni per beni materiali secondo la Finanziaria 2021, mentre per il periodo 01.01.2020-31.12.2020 rimane il limite di € 2 milioni, senza distinzione tra beni materiali e immateriali, per gli investimenti interessati dalla Finanziaria 2020

Credito d’imposta per spese in Ricerca e Sviluppo (R&S), innovazione tecnologica e formazione 4.0

Viene prorogato al 31.12.2022 il credito d’imposta introdotto con la Finanziaria 2020 per: 

  • investimenti in ricerca e sviluppo 
  • transizione ecologica e innovazione tecnologica 4.0 
  • innovazioni di design e ideazioni estetiche 
  • altre attività di innovazione tecnologica 

nelle seguenti misure: 

Schermata 2021 01 13 alle 12.15.50

Con la Finanziaria 2021 viene prorogato il credito d’imposta in relazione alle spese sostenute fino al 31.12.2022 per la formazione del personale dipendente e degli apprendisti, al fine di acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie di cui al Piano nazionale “Industria 4.0”. 

Bonus veicoli elettrici

A favore dei soggetti con ISEE inferiore ad € 30.000, viene riconosciuto un contributo pari al 40% per gli acquisti (anche in leasing), effettuati entro il 31.12.2021, di veicoli nuovi alimentati esclusivamente ad energia elettrica con potenza pari o inferiore a 150 kW in categoria M1 ad un prezzo inferiore ad € 30.000 (netto IVA). 

Estensione della rivalutazione beni d’impresa (“Decreto Agosto” 2020)

Vengono estese le disposizioni inerenti alla rivalutazione dei beni d’impresa introdotta con l’art. 110 del D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto” 2020) anche all’avviamento e alle altre immobilizzazioni immateriali risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31.12.2019. 

Rivalutazione dei terreni e partecipazioni (persone fisiche / società semplici / ass. prof.)

È disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: 

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; 
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto, alla data dell’01.01.2021, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali, mentre viene fissato al 30.06.2021 il termine entro il quale adempiere alle seguenti condizioni: 
    1. redazione e asseverazione della perizia di stima; 

    2. versamento dell’imposta sostitutiva calcolata, applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, l’aliquota dell’11%.

Compensazione telematica crediti/debiti commerciali

L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti/debiti di natura commerciale risultanti dalle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (tranne le fatture verso Pubblica Amministrazione). Attraverso questo portale la compensazione avrà gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice Civile. Le modalità e gli utilizzi di questo nuovo strumento saranno oggetto di prossimi decreti attuativi. 

Disapplicazione delle disposizioni civilistiche per riduzione del capitale sociale per perdite 2020

Per le perdite d’esercizio al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni del Codice Civile in relazione ai casi di riduzione del capitale sociale delle società di capitali / società cooperative: 

  • artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4 del Codice Civile (perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 entro l’esercizio successivo); 
  • artt. 2447 e 2482-ter del Codice Civile (perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale); 
  • art. 2482-bis, comma 5 del Codice Civile (decreto del Tribunale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società); 
  • art. 2482-bis, comma 6 del Codice Civile; 
  • artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies del Codice Civile (causa di scioglimento per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale per società di capitali e scioglimento delle società cooperative). 

In merito vengono indicate inoltre una serie di disposizioni da osservare: 

  • la perdite in esame potranno essere diminuite a meno di 1/3 entro il 5° esercizio successivo (2025); 
  • l’assemblea dei soci può rinviare le decisioni entro il 5° esercizio successivo (2025) in merito alla riduzione del capitale e contestuale aumento fino al ripristino del minimo legale; 
  • nella Nota integrativa dovranno essere indicate distintamente le perdite d’esercizio con appositi prospetti sulla loro origine e movimentazioni. 

Innalzamento limite per la detrazione delle spese veterinarie

Viene aumentata da € 500 ad € 550 la spesa massima in relazione alle spese veterinarie detraibili, sostenute nel 2021, fermo restando la franchigia di € 129,11.

Cedolare secca per locazioni brevi

Dal 2021 la cedolare secca del 21% sulle locazioni brevi viene applicata fino ad un massimo di 4 appartamenti del soggetto contribuente-locatore. In caso di superamento del limite massimo, scatta la presunzione di attività svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile. 

Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alla locazioni brevi, in cui verranno identificati mediante un apposito codice, da utilizzare negli annunci e nelle offerte. Le modalità operative saranno disciplinate da appositi decreti. 

Estensione del bonus canoni locazione

A seguito della modifica introdotta dalla Finanziaria 2021 in merito al bonus per il pagamento dei canoni di locazione, introdotto dal Decreto Rilancio e poi modificato dal successivo Decreto Agosto, con riferimento alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator il credito d’imposta spetta fino al 30.04.2021. 

Bonus pubblicità

Viene prorogata la possibilità di accedere al bonus pubblicità per i periodi d’imposta 2021 e 2022 a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi nella misura del 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie (ad esclusione delle pubblicità su emittenti televisive e/o radiofoniche). 

Utilizzo indebito del plafond IVA

Secondo le nuove disposizioni, a seguito di controlli specifici da parte dell’Amministrazione Finanziaria da cui emergono irregolarità nella predisposizione delle dichiarazioni di intento da parte dei soggetti esportatori abituali (es. mancanza del presupposto dello “status di esportatore abituale”, …), scattano le seguenti conseguenze: 

  • al soggetto esportatore abituale viene inibito il rilascio di nuove dichiarazioni d’intento; 
  • viene inibita l’emissione della fattura non imponibile IVA (ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. c del DPR 633/72) dal Sistema di Interscambio a seguito del riconoscimento del numero di protocollo invalidato al fornitore-emittente che ha ricevuto e controllato la dichiarazione d’intento illegittima. 

Le modalità operative dei nuovi meccanismi di controllo, invalidazione e inibizione sono demandate da appositi provvedimenti di futura emanazione. 

Lotteria degli scontrini e cashback

Ai soggetti persone fisiche residenti in Italia che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o lavoro autonomo soltanto con pagamento mediante mezzi tracciati elettronici (es. carta di credito/debito/prepagata, …) viene concessa la possibilità di partecipare alla “lotteria degli scontrini” esibendo all’esercente il proprio codice lotteria dall’01.02.2021, scaricabile dal sito dedicato www.lotteriadegliscontrini.gov.it o tramite l’app. Per quanto concerne il cashback, viene confermato che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. 

Esterometro

Dall’01.01.2022 la comunicazione dei dati delle operazioni commerciali transfrontaliere (c.d. “esterometro”) verrà effettuata attraverso il Sistema di Interscambio e seguendo le stesse tempistiche per la fatturazione elettronica (in luogo dell’attuale invio trimestrale tramite i consueti canali telematici): 

  • per le operazioni attive entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; 
  • per le operazioni passive entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione. 

Le sanzioni per omessa/errata trasmissione dei dati è pari ad € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo € 400 mensili (ridotti ad € 200 mensili se la trasmissione avviene entro 15 giorni successivi al termine). 

Divieto fattura elettronica per prestazioni sanitarie

Viene prorogato il divieto di emissione di fatture in formato elettronico per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei soggetti presone fisiche. Per tali operazioni rimane l’obbligo della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con la nuova cadenza mensile dall’01.01.2021. 

Regime sanzionatorio per memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

È stato oggetto di modifica il regime sanzionatorio per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri attraverso il Registratore Telematico. Le principali nuove sanzioni sono le seguenti: 

  • 90% dell’imposta in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione oppure in caso di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri (con un minimo di sanzione pari ad € 500); 
  • € 100 per ciascuna trasmissione in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione oppure in caso di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri, che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA; 
  • da € 250 ad € 2.000 per la in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti, se non comporta omissioni nelle dovute annotazioni; 
  • da € 1.000 ad € 4.000 per omessa installazione del Registratore Telematico (elevata da € 3.000 ad € 12.000 in caso di manomissione/alterazione dell’apparecchio) con sospensione dell’attività da 15 giorni a 2 mesi); 
  • sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività da 3 giorni ad 1 mese se sono constatate 4 distinte violazioni nel corso di un quinquennio, mentre la sospensione opera da 1 a 6 mesi se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono € 50.000 oppure in caso di omessa installazione o manomissione/alterazione del Registratore Telematico da 15 giorni a 2 mesi (da 2 a 6 mesi in caso di recidiva). 

 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. 

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