Le principali novità del Decreto Sostegni-ter
Circolare n. 2 del 04.04.2022
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle principali novità riguardanti il Decreto Sostegni-ter (DL.4 27.01.2022 – conversione L.25 28.03.2022).
Estensione ai bilanci 2021 e 2022 della sospensione degli ammortamenti
L’art. 5-bis del DL 4/2022 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza alcuna limitazione.
A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Ambito di applicazione
La proroga segue a quelle previste (per i soli bilanci 2021):
- dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento;
- dal DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”).
Il DL 4/2022 convertito, analogamente al DL 228/2021, non pone alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga.
Peraltro, l’estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.
La sospensione sembra, quindi, possibile, nei bilanci 2021 e 2022, sia per i soggetti che se ne sono avvalsi in precedenza, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune, sia per i soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.
Rinuncia agli effetti della rivalutazione dei beni d’impresa
Con l’art. 3 co. 3-bis del DL 4/2022 convertito, è stata prevista la possibilità di revocare anche civilisticamente gli effetti della rivalutazione dei beni d’impresa operata nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% (art. 1 co. 624-bis della L. 234/2021).
Tale opzione si affianca alle tre già introdotte dalla L. 234/2021:
- deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento in misura non superiore ad un cinquantesimo per ciascun periodo d’imposta;
- mantenimento del periodo di ammortamento fiscale dei marchi e dell’avviamento in 18 anni,dietro il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva (a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione);
- revoca, anche parziale, degli effetti fiscali della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione dell’imposta sostitutiva del 3% pagata.
Ambito soggettivo
La revoca civilistica della rivalutazione si rivolge ai soggetti che decidono di rinunciare anche agli effetti fiscali dell’operazione. In pratica, è possibile, alternativamente:
- rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione, mantenendo però nel bilancio i maggiori valori dei beni;
- rinunciare anche agli effetti civilistici della rivalutazione, eliminando dal bilancio sia i maggiori valori dei beni, sia la riserva costituita in contropartita nel passivo.
Ambito oggettivo
Il punto è dubbio. Non risulta, infatti, chiaro se la rinuncia agli effetti della rivalutazione riguardi solo i marchi e l’avviamento, ovvero anche gli altri beni (es. immobili, impianti, ecc.) rivalutati ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020.
Rottamazione dei ruoli - proroga delle rate
Per effetto dell’art. 10-quinquies del DL 4/2022 convertito, le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione per dazi doganali e IVA all’importazione) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, possono essere pagate entro:
- il 30.4.2022, se scadute nel 2020;
- il 31.7.2022, se scadute nel 2021;
- il 30.11.2022, se scadute o in scadenza nel 2022.
Prima, erano state posticipate varie volte le rate scadute nel corso del 2020 e del 2021, che, in base all’ultima modifica, avrebbero dovuto essere pagate entro il 9.12.2021.
Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni per il tardivo versamento.
Cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura per le detrazioni edilizie
Nell’art. 28 co. 1-bis del DL 4/2022 convertito è stata trasposta la disciplina dell’art. 1 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, secondo la quale:
- il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo” possono cedere il credito d’imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
- successivamente, possono essere disposte due ulteriori cessioni, ma soltanto a cessionari che rientrino nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati”.
I “soggetti vigilati” che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima” sono:
- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.
Disciplina transitoria
I crediti d’imposta relativi ad opzioni comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020), a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.
Con la risposta del 17.3.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione della disposizione favorevole al contribuente, precisando, tra l’altro, che il credito può essere ceduto ancora una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” (ossia “vigilati”) qualora vi siano stati:
- prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022;
- cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022
Divieto di cessione parziale dei crediti d’imposta
Sono vietate le cessioni parziali dei crediti d’imposta, anche successive alla prima, relative a comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022
Proroga del termine per la trasmissione della comunicazione delle opzioni relative alle detrazioni edilizie
L’art. 10-quater co. 1 del DL 4/2022 convertito proroga dal 7.4.2022 al 29.4.2022 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione delle opzioni per il c.d. sconto in fattura o la cessione del credito, relative alle detrazioni edilizie, in riferimento:
- alle spese sostenute nel 2021;
- alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Credito d’imposta per i canoni di locazione per i primi tre mesi del 2022
L’art. 5 del DL 4/2022 convertito prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022:
- non solo alle imprese del settore turistico (già previste dalla norma ante conversione);
- ma anche a favore delle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine.
In particolare, con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d’imposta spetta:
- alle imprese del settore turistico, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi registrati negli anni precedenti;
- alle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, a condizione che abbiano ricavi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”).
Sia per le imprese turistiche che per i gestori di piscine, il credito spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Autorizzazione europea
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Aiuti di Stato
Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).
L’art. 5 del DL 4/2022 convertito precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.
Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito d’imposta per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dall’1.1.2022.
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.
Giuliano Garavello