Acconto IVA 2020

Circolare n. 43 del 14.12.2020

Gentile Cliente,

la presente per comunicarLe che il prossimo 28.12.2020 scade il termine per versare l’acconto IVA 2020, ed è anche l’ultima scadenza utile per evitare che si producano conseguenze penali per coloro che non hanno versato l’IVA del 2019 per importi superiori a 250.000 euro.

Novità del Decreto Ristori-quater

Con il Decreto Ristori-quater vengono sospesi alcuni versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020, tra cui l’acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020.

I versamenti oggetto di proroga potranno essere effettuati senza sanzioni e interessi nelle seguenti forme:

  • in un’unica soluzione al 16.03.2021

oppure

  • in forma rateizzata (fino ad un massimo di 4 rate di pari importo), di cui la prima rata scade il 16.03.2021.

I presupposti e i soggetti beneficiari per la sospensione sono i seguenti:

1. imprese/lavoratori autonomi con domicilio / sede legale / sede operativa su tutto il territorio nazionale con ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 50 milioni e che abbiano subito una diminuzione di fatturato/corrispettivi di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a novembre 2019;

2. coloro che hanno iniziato l’attività dall’01.12.2019 con domicilio / sede legale / sede operativa su tutto il territorio nazionale con ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 50 milioni, indipendentemente dalla diminuzione di fatturato/corrispettivi;

3. coloro che esercitano una delle attività sospese del DPCM del 03.11.2020 (es. piscine, palestre, …) con sede su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla diminuzione di fatturato/corrispettivi;

4. coloro che esercitano attività di servizi alla ristorazione con domicilio / sede legale / sede operativa nelle “zone rosse” o nelle “zone arancio”, indipendentemente dalla diminuzione di fatturato/corrispettivi;

5. coloro che svolgono una delle attività elencate nella Tabella 2 del Decreti Ristori-bis (vedasi allegati della Circolare n. 42 del 03.12.2020), oltre a alberghi, agenzie di viaggio, tour operator, con domicilio / sede legale / sede operativa nelle “zone rosse”, indipendentemente dalla diminuzione di fatturato/corrispettivi;

Per le casistiche 4 e 5 la proroga vale anche in caso di svolgimento dell’attività interessata in via secondaria.

Poichè la definizione delle “zone rosse/arancio” è oggetto di continui mutamenti e ridefinizioni da parte del Governo, in attesa di avere un chiarimento ufficiale da parte delle istituzioni, si assume come riferimento la situazione delle Regioni come individuata alla data del 26 novembre 2020 con le Ordinanze del Ministro della Salute, ossia quella presente alla data dell’entrata in vigore del Decreto-quater (30.11.2020).

Gli adempimenti in ambito IVA

I soggetti tenuti a effettuare i versamenti devono provvedere, entro il giorno 27 del mese dicembre di ciascun anno (per quest’anno il giorno 27 dicembre cade di domenica e il termine passa quindi al 28 dicembre), al versamento di un acconto relativo all’ultima liquidazione dell’anno. A tal scopo sono previste tre modalità alternative di calcolo (che comportano l’utilizzo di dati storici, previsionali o effettivi). L’acconto non deve essere versato se l’importo determinato è inferiore ad euro 103,29.

I) IL METODO STORICO

Per quanto riguarda il “metodo storico”, si devono prendere come base di calcolo i dati relativi all’anno precedente a quello in cui si effettua il calcolo, quindi, nel caso specifico, occorrerà considerare i dati relativi al 2019. L’acconto IVA è pari all’88% dell’IVA a debito risultante nell’ultimo periodo di riferimento dell’anno d’imposta precedente, cioè l’IVA a debito risultante da:

  • la liquidazione del mese di dicembre 2019, per i contribuenti mensili;
  • la dichiarazione annuale IVA 2020 (per l’anno 2019), per i contribuenti trimestrali.

II) IL METODO PREVISIONALE

In alternativa al metodo storico, i contribuenti possono adottare il “metodo previsionale”, qualora prevedano che i versamenti relativi all’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso siano inferiori ai versamenti calcolati col metodo storico. Pertanto, si prende in considerazione un valore stimato dell’IVA che si prevede di dover versare per il periodo di riferimento dell’anno in corso (2020) e vi si applica l’aliquota dell’88% come per il metodo storico.

 

III) IL METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE O ANALITICO

L’art. 6, comma 3-bis, Legge n. 405/1990 disciplina il “metodo analitico”. Esso prende, come base di calcolo, le operazioni annotate nei registri IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi e nei registri IVA degli acquisti e delle importazioni, con riferimento al periodo:

▪ 01 dicembre 2020 – 20 dicembre 2020, per i contribuenti mensili;

▪ 01 ottobre 2020 – 20 dicembre 2020, per i contribuenti trimestrali.

La base imponibile viene determinata sulla base della differenza tra l’IVA a debito e l’IVA a credito, tenendo presente che nell’IVA a debito devono essere considerate anche le operazioni che, pur essendo state effettuate nel periodo interessato, non sono state registrate in quanto non erano ancora scaduti i termini per l’emissione della fattura o per la registrazione. Alla base imponibile così determinata va applicata l’aliquota del 100%, non più quella dell’88% prevista per i due metodi precedenti.

Le sanzioni penali

Come riconfermato in sede di conversione del Collegato Fiscale alla Finanziaria 2020 (DL n. 124/2019) l’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale per importi totali pari o superiori ad € 250.000 per ciascun periodo d’imposta si applicano sanzioni con rilevanza penale (reclusione da 6 mesi a 2 anni) se la violazione si protrae oltre il termine di versamento dell’acconto relativo all’anno successivo.

Affinché si verifichi la fattispecie delittuosa prevista dalla norma è necessario che il contribuente:

  • presenti debiti IVA non versati nelle liquidazioni periodiche relative al periodo d’imposta 2019;
  • non abbia versato l’imposta a debito, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto 2020, ossia il 28.12.2020;
  • la somma delle imposte periodiche non versate in riferimento all’anno 2020 sia di ammontare superiore a 250.000 euro.

Qualora si concretizzino le tre situazioni sopra descritte, il contribuente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Circolare43

I consigli in caso di superamento della soglia di punibilità penale

Alcuni contribuenti potrebbero doversi confrontare con due adempimenti in scadenza nel medesimo giorno del versamento dell’acconto IVA, con conseguenze diverse.

In caso di carenza di liquidità, dunque, è consigliabile provvedere al saldo delle somme scoperte relative all’IVA 2019. Se il contribuente non riuscisse a estinguere completamente l’obbligazione, sarebbe necessario almeno ridurre il debito sotto la soglia limite di 250.000 euro, scongiurando così le conseguenze penali.

Invece, i debiti IVA sospesi dalle liquidazioni periodiche del 2020 potranno essere sanati attraverso il ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione del mod. IVA 2020 (periodo d’imposta 2019), ossia entro il 30.04.2021 (salvo future proroghe al termine di presentazione della dichiarazione).

Modalità operative

Per i clienti, la cui amministrazione contabile non è tenuta presso il nostro Studio, si ricorda che il versamento dell’acconto IVA avviene con il codice tributo:

– “6013” per i contribuenti con liquidazione IVA mensile;

– “6035” per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale,

indicando quale periodo di riferimento “2020”.

Per i clienti, la cui amministrazione contabile è tenuta presso il nostro Studio, facciamo presente che il modello F24 sarà predisposto ed inviato a cura dello Studio stesso.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Scarica la circolare