Prova delle cessioni di beni intracomunitarie
Circolare n.6 del 06.09.2024
Gentile Cliente,
la presente per ricordarle gli obblighi documentali per le cessioni intracomunitarie di beni previste dall’art. 45-bis del Reg. UE n. 282/2011.
Premesse
A norma dell’art. 45-bis Reg.UE n. 282/2011 dall’01.01.2020 i soggetti passivi IVA italiani che effettuano operazioni di cessione intracomunitaria di beni verso soggetti passivi residenti in altri Stati membri della Comunità Europea hanno ufficialmente l’obbligo di archiviare una serie di documentazione necessaria al fine di fornire la prova della consegna nello stato comunitario di destinazione e di applicare in fattura la “non imponibilità ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/93”.
I presupposti di base per inquadrare una operazione come una cessione intracomunitaria di beni sono i seguenti:
- Il cedente italiano e il cessionario UE devono essere entrambi soggetti passivi IVA (cioè devono essere operatori economici dotati di partita IVA e iscritti al sistema VIES);
- L’onerosità dell’operazione (pertanto le cessioni gratuite intracomunitarie da cedenti italiani a cessionari UE sono imponibili IVA in Italia);
- L’operazione deve prevedere il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene;
- Deve svolgersi l’effettiva movimentazione dei beni, con partenza dall’Italia e arrivo in altro Stato membro UE.
In particolare, per il presupposto n. 1 di cui sopra, dal 2020 bisogna verificare il rispetto dei seguenti requisiti sostanziali:
- l’identificazione al Sistema VIES sia del cedente italiano sia del cessionario UE prima di effettuare l’operazione;
- la presentazione dei modelli Intrastat entro le scadenze.
Si precisa inoltre che sono comprese negli obblighi di cui sopra anche le operazioni assimilate alla cessioni intracomunitarie (per es. i trasferimenti per esigenze dell’impresa, …).
Prove della cessione intracomunitaria
Una volta verificati i presupposti e i requisiti sostanziali, ai fini dell’applicazione della non imponibilità alla cessione intracomunitaria, l’art. 45-bis Reg.UE n. 282/2011 prevede una serie di documenti che il cedente italiano deve conservare come prova (necessari da esibire anche in sede di controlli da parte delle autorità competenti).
La presunzione relativa di cessione intracomunitaria viene documentata diversamente a seconda che il trasporto venga curato dal cedente italiano oppure curato dal cessionario UE. Facendo riferimento alla lista di documenti previsti dal paragrafo 3 dell’Art. 45-bis Reg.UE n. 282/2011, si avranno le seguenti situazioni:
I documenti, di cui al paragrafo 3 del Regolamento UE in esame, devono essere rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal cedente italiano e dal cessionario UE.
Inoltre, come si evince dallo schema normativo, la combinazione minima è di tre documenti da conservare.
Si precisa che con riferimento al caso di trasporto curato dal cessionario UE, la dichiarazione scritta deve essere prodotta e consegnata al cedente italiano entro il giorno 10 del mese successivo al ritiro della merce e deve contenere i seguenti elementi:
- la data di rilascio;
- nome e indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni;
- nel caso di mezzi di trasporto il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Paragrafo 3 dell’Art. 45-bis Reg.UE 282/2011
Di seguito vengono riportati gli elenchi dei documenti di cui al paragrafo 3 del summenzionato Regolamento UE:
- lettera A:
- documento o lettera CMR firmato da tutte le parti (il CMR contiene i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti, cioè il cedente, il vettore e il cessionario);
- Polizza di carico;
- Fattura di trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere.
- lettera B:
- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito di beni in tale Stato membro.
Possibili conseguenze in sede di controllo
La mancanza di uno dei presupposti e/o dei requisiti sostanziali e/o della relativa documentazione da conservare comporta l’impossibilità di applicare la non imponibilità art. 41 D.L. 331/93.
L’autorità competente, pertanto, potrebbe disapplicare la non imponibilità IVA con conseguente richiesta di versamento dell’IVA da parte del cedente italiano, oltre a sanzioni, interessi ed altri oneri dovuti.
Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.
Giuliano Garavello