Investimenti in beni strumentali, valutazioni entro 31.12.2022

Circolare n. 5 del 02.11.2022

Gentile Cliente, 

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che il prossimo 31.12.2022 scade il termine entro il quale effettuare/prenotare gli investimenti in beni strumentali “generici” al fine di beneficiare dello specifico credito d’imposta pari al 6%. Entro lo stesso termine è necessario eseguire le valutazioni in merito ai beni “Industria 4.0” al fine di poter usufruire del maggior beneficio.

Premessa

I crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, originariamente introdotti dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in “sostituzione” del maxi / iper ammortamento, sono stati prorogati una prima volta dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0”, dalla Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).

Considerato che:

  • relativamente ai beni “generici”, l’agevolazione è prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022, salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data (tramite ordine e acconto di almeno il 20%) con l’effettuazione dell’investimento entro il 30.6.2023;
  • relativamente ai beni materiali e immateriali “Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B, l’agevolazione, ancorché prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 in caso di “prenotazione” entro il 31.12.2025), è scalettata con l’applicazione di percentuali decrescenti a seconda dell’anno di effettuazione degli investimenti;

va valutata l’opportunità di effettuare gli investimenti entro il 31.12.2022 o, quanto meno, prenotare gli stessi entro tale data, con effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell’agevolazione ovvero beneficiare di percentuali più elevate.

Credito d’imposta Beni Generici

Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici“, ossia diversi da quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori autonomi:

  • fino al 31.12.2022;

ovvero

  • fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

 La misura dell’agevolazione in esame risulta così individuata.

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Credito d’imposta Industria 4.0

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” spetta esclusivamente alle imprese.

 

Beni Materiali

Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.

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Beni Immateriali

Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, la misura del credito d’imposta, a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.

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Adempimenti richiesti

Le fatture / documenti relativi agli investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la predetta dicitura va riportata anche sul documento di trasporto mentre il verbale di collaudo / interconnessione del bene non richiede tale indicazione nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell’investimento.

Per tutte le tipologie di investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “generici”), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante:

  • l’effettivo sostenimento del costo;
  • la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
 

Merita inoltre evidenziare che con riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è necessario:

  • disporre di una perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ex DPR n. 445/2000;
  • inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”. L’invio va effettuato entro il termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. La mancata comunicazione al MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione.

Utilizzo in compensazione

Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 (codice tributo “6935” per i beni generici, “6936” per i beni materiali Industria 4.0, “6937” per i beni immateriali Industria 4.0).

Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (o 30.6.2023) l’utilizzo va effettuato in 3 rate di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione/interconnessione.

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Giuliano Garavello

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